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di Francesco Rizzo*

La prima richiesta all'Ufficio Urbanistico del Comune di Lipari riguarda la visione del fascicolo sui lavori nel lungomare;

2°) richiesta all'Ufficio idrico sulla crisi idrica nella borgata tenuto conto che è presente la nave cisterna e su un intervento di ripèulitura del serbatoio..Si chiede anche un incontro per esaminare come e quando avviene la distribuzione idrica 

3°) richiesta al dirigente Mirko Ficarra sui lavori di consolidamento della strada provinciale Pietra Liscia-Porticello con - si dice - movimento di materiale pomicifero e non si comprende la finalità e si chiede di accedere al fascicolo.

*Consigliere comunale Vento Eoliano

Segnalo questa circolare chiarificatrice per la pesca sportiva ai tempi del Covid19

 

di Calogero Foti*

Emergenza COVID-19 - Chiarimenti in ordine all’ambito di applicazione della
disposizione di cui all’art. 8, co. 1 dell’ordinanza n.18 del 30 aprile 2020, in materia di
pesca sportiva. Circolare n.12 del 02.5.2020

Con riferimento all’art.8 dell’ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.18 del
30.4.2020, al fine di fornire chiarimenti ai quesiti pervenuti sul tema della praticabilità della c.d.
“pesca sportiva”, si espone quanto segue.
In primo luogo, nel concetto di pesca sportiva siccome richiamato dall’ordinanza n.18 va
ricompresa sia quella effettuabile da terra (spiagge e altri luoghi a ciò abilitati) sia quella praticabile mediante imbarcazioni da diporto - natanti e/o immatricolate - in mare, acque interne, laghi e/o fiumi, nel rispetto della normativa vigente di settore oltre che delle direttive governative, nazionali e regionali, a tutela della salute e del distanziamento sociale e interpersonale richiamate nei pregressi provvedimenti e nell’ordinanza in epigrafe.

Per le suddette finalità, è consentito lo spostamento individuale all’interno del territorio
comunale per poter raggiungere le località di pesca prescelte e consentite e i cantieri, i circoli
nautici e i porticcioli, con successivo rientro nelle proprie abitazioni.
Nell’attività di pesca sportiva come sopra qualificata debbono poi ritenersi incluse sia
quella intesa in senso stretto sia quella c.d. amatoriale o ricreativa, praticata nel territorio regionale da soggetti anche non specificamente tesserati e/o appartenenti e/o affiliati a federazioni, società sportive e circoli, ma che comunque devono essere materialmente in possesso della comunicazione indirizzata al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali di cui al D.M. del 6 dicembre 2010 e ss.mm.ii. anche se notificata e/o registrata sul sito del MIPAAF in data antecedente all’adozione del predetto Decreto.

Nel contempo, al fine di consentire l’attuazione pratica e sostanziale della pesca sportiva,
amatoriale e/o e ricreativa come sopra intesa, sono autorizzati - a parziale modifica delle previsioni di cui alla circolare n. 10 del 24 aprile 2020, ultimo capoverso - i cantieri nautici, i circoli nautici, i porticcioli anche a vocazione turistica regolarmente abilitati alle operazioni di varo, di alaggio, di
rimessaggio, di ormeggio nonché all’espletamento di tutti gli interventi e le attività necessarie per la concretizzazione della pesca sportiva da imbarcazione e del correlato diporto, in esse comprese la manutenzione e la riparazione degli scafi di proprietà dei diportisti. Ciò in base alle forme, agli orari, alle modalità e agli accorgimenti tecnici e di sicurezza già previsti nelle licenze e nelle specifiche autorizzazioni di legge rilasciate dagli organi amministrativi di competenza, con l’obbligo di adottare in aggiunta tutti gli ulteriori accorgimenti e le opportune misure ed aspetti  organizzativi al fine di evitare qualunque forma di assembramento in occasione delle attività e operazioni come sopra enunciate.

Onde garantire, poi, il corretto distanziamento di sicurezza in conformità ai richiamati
provvedimenti nazionali e regionali sia all’interno degli scafi atti alla pesca sportiva e/o amatoriale che di quelli strettamente utilizzati nella fase di trasbordo di persone da uno scafo utilizzato per il trasporto ad un altro - qualora trattasi, ad esempio, di cantieri nautici, di circoli e di porticcioli che usino in regime di concessione l’ormeggio ai gavitelli nei cc.dd. campi boe - può ritenersi sufficiente arginare la distanza fra soggetto e soggetto nella misura di almeno un metro e mezzo (1,50 mt.) con conseguente numero massimo di passeggeri contenuto in ragione delle dimensioni utili e calpestabili dell’imbarcazione ospitante e obbligo a carico di ciascun passeggero dei dispositivi di protezione individuale.

Al predetto fine, si stima utile commisurare le prescritte distanze nel rapporto fra la c.d.
“lunghezza fuori tutto (L.F.T.)” dello scafo (o L.O.A. - Length Over All), stabilita secondo le norme EN/ISO 8666 (per l’effetto escludendo spoiler, plancette, delfiniere etc.) e la “larghezza massima di coperta” (c.d. “baglio massimo” o Beam Max). 

In via esemplificativa, possono essere trasportate n. 2 persone in una imbarcazione fino a
5 metri, n. 3 in uno scafo fino a 6 metri, n. 4 in uno scafo fino a 7 metri e così, a seguire, in
considerazione e nel rispetto del parametro di distanza minima di sicurezza sopra richiamato fra
ogni componente dell’equipaggio, rapportato alla detta lunghezza f.t. dello scafo.

*Preposto all’Ufficio del Soggetto Attuatore ex OCDPC 630/2020 - Dirigente Generale del D.R.P.C. Sicilia

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