case vacanzaImportante novità sulla comunicazione delle presenze degli alloggiati per le case per vacanza non classificate dalle normative regionali. Il ministero dell’Interno, con circolare interpretativa del 26 giugno 2015 diretta a tutte le Questure, ha affermato che per colmare un pericoloso vuoto normativo (che si inserisce tra le norme anti-terrorismo), gli oneri dell’art. 109 TULPS (che impone la comunicazione delle persone alloggiate alle Autorità di Polizia) non possono ritenersi circoscritti ai solo esercizi ricettivi tipizzati dal TULPS medesimo o tradizionalmente gestiti da operatori turistici professionali.

Non possono quindi ritenersi esclusi dall’obbligo di comunicazione coloro i quali affittano, anche occasionalmente, appartamenti ammobiliati (ad uso turistico od altro) per periodi più o meno brevi, indipendentemente dalla eventuale classificazione o meno delle leggi regionali e di prescrizioni locali in materia di turismo e di locazione ad uso turistico. La locazione ad uso turistico, nonostante il carattere asseritamente non imprenditoriale e la minore entità dei servizi resi è comunque da considerarsi un’attività di natura ricettiva. 

La circolare dunque può essere vista anche come strumento per combattere il fenomeno dell'abusivismo nelle strutture ricettive.

Per leggere la circolare clicca qui e a qui un commento esplicativo di Saverio Panzica.

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