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Una sezione civile della Corte di Cassazione in Sicilia, con l’intenzione di ottenerne in futuro anche una penale. La Giunta Musumeci ha approvato lo schema di norme di attuazione dell’articolo 23 dello Statuto regionale della sezione staccata, per gli affari civili, della Corte suprema di cassazione, «parte ad ogni effetto - si legge al primo articolo del decreto visionato dall’Agi - della Corte di cassazione centrale e soggetta alla normativa della stessa, con sede a Palermo.

L’iniziativa - a ridosso della celebrazione, il 15 maggio scorso, del 74esimo anniversario dello Statuto speciale - porta la firma dell’assessore all’Economia, Gaetano Armao, vicepresidente della Regione ed esponente autonomista. Un percorso, viene sottolineato, che completerebbe un quadro che vede già attivi il Consiglio di giustizia amministrativa e la sezione regionale della Corte dei conti. Di più. Nella relazione si indica un 'principio di cautelà, ma anche un obiettivo successivo più ambizioso, quello di avere anche una Sezione penale: «Per l’oggettiva complessità della questione che ha determinato il decorso di un così lungo tempo per l’attuazione della disposizione statutaria, in sede di prima applicazione si prevede che nella fattispecie il decentramento territoriale degli organi giurisdizionali centrali riguardi soltanto la Sezione civile della Corte di cassazione, rinviando ad una fase ulteriore quella relativa alla Sezione penale».(gds.it)

Una pronuncia della Suprema Corte di Cassazione (ordinanza n. 374/2018 depositata il 10 gennaio 2018) ha dato ragione ad un consumatore di Messina, assistito dagli avvocati Ernesto Fiorillo e Fulvio Sammartano, che nel lontano 2000 aveva stipulato, con l'allora Banca 121 Promozione Finanziaria S.p.A. un contratto di investimento denominato "My Way" a fronte del quale, però, aveva di fatto azzerato il suo investimento. I Giudici ribaltando la decisione della Corte di Appello di Messina, hanno ribadito che "il prodotto finanziario in oggetto, debba essere ritenuto nullo in quanto immeritevole di tutela ex art. 1322 comma 2 Cod. Civ. rinviando alla Corte Territoriale perché questa si attenga ai principi esposti dal Supremo Collegio.

---Una testata giornalistica telematica e' "assimilabile funzionalmente a quella tradizionale", rientra "nel concetto ampio di 'stampa'" e "soggiace alla normativa, di rango costituzionale e di livello ordinario, che disciplina l'attivita' di informazione professionale diretta al pubblico". Lo hanno sancito le sezioni unite penali della Cassazione, che, con una sentenza depositata oggi, hanno enunciato il principio di diritto secondo cui "il giornale on line, al pari di quello cartaceo, non puo' essere oggetto di sequestro preventivo, eccettuati i casi tassativamente previsti dalla legge, tra i quali non e' compreso il reato di diffamazione a mezzo stampa".

La Suprema Corte ha affrontato il tema del sequestro preventivo di testate on line nell'ambito del procedimento, in cui sono stati indagati i giornalisti Luca Fazzo e Alessandro Sallusti per diffamazione a mezzo stampa di un magistrato di Cassazione relativamente a un articolo pubblicato sul sito 'Il Giornale.it'.

Il gip di Monza aveva disposto il sequestro preventivo, mediante "oscuramento", della pagina contenente l'articolo, e tale sequestro era stato confermato dal Riesame. La Cassazione, invece, ha annullato senza rinvio i provvedimenti dei giudici di Monza, e, con un'articolata sentenza, distingue anche la stampa telematica dal "vasto ed eterogeneo ambito della diffusione di notizie e informazioni da parte di singoli soggetti in modo spontaneo".

Forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing list, pagine Facebook "sono certamente espressione del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, ma non possono godere delle garanzie costituzionali in tema di sequestro della stampa. Rientrano infatti - si osserva nella sentenza delle sezioni unite - nei generici siti internet che non sono soggetti alle tutele e agli obblighi previsti dalla normativa sulla stampa".

Secondo la Corte, "e' di intuitiva evidenza che un quotidiano o un periodico telematico, strutturato come un vero e proprio giornale tradizionale, con una sua organizzazione redazionale e un direttore responsabile (spesso coincidenti con quelli della pubblicazione cartacea) non puo' certo paragonarsi a uno qualunque dei siti web innanzi citati, in cui chiunque puo' inserire dei contenuti, ma assume una sua peculiare connotazione, funzionalmente coincidente con quella del giornale tradizionale, sicche' appare incongruente, sul piano della ragionevolezza, ritenere che non soggiaccia alla stessa disciplina prevista per quest'ultimo".

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