Turismo scolastico e agenzie di viaggi: in vista del 2018 e della predisposizione dei programmi di viaggio degli istituti scolastici siciliani, Giuseppe Ciminnisi, presidente di Fiavet Sicilia ha inviato una nota ai dirigenti scolastici per fare chiarezza su una serie di argomenti che riguardano i viaggi d’istruzione.

“La Fiavet – si legge nella lettera – da sempre impegnata con le istituzioni (in tavoli tecnici al MIUR, al MIBACT, presso le Regioni, quale stakeolder di CONSIP per i bandi MEPA) ad apportate il contributo di professionalità ed esperienza delle agenzie di viaggio associate, da esse maturato in decenni di attività organizzazione di viaggi di istruzione, campi studio e soggiorni all’estero, ha elaborato un contratto tipo con le condizioni generali di vendita di pacchetti turistici per viaggi di istruzione (sulla scorta di un format contrattuale che è stato riconosciuto in sede giudiziaria pienamente conforme alle norme consumeristiche del Codice del Turismo), pubblicato e scaricabile dal sito www.fiavet.it alla voce TURISMO SCOLASTICO, unitamente allo “Schema di capitolato tra le Istituzioni Scolastiche e le Agenzie di Viaggio” adottato dal MIUR., che si invita ad utilizzare per la contrattualizzazione dei viaggi di istruzione affidati dall’Istituto.

Inoltre, dal 1° luglio 2016 – ricorda Ciminnisi nella nota – è stato abrogato il Fondo Nazionale di garanzia gestito dello Stato, pertanto ogni agenzia per la sicurezza e la tutela del cliente (nella specie per garantire dal rischio di insolvenza e fallimento) è obbligata (pena l’applicazione delle sanzioni pecuniarie ed interdittive previste dalla legge) ad essere in possesso di una certificazione che attesti di aderire al Fondo di garanzia privato (come il Consorzio FOGAR, costituito dalla Fiavet, di cui è socia anche Filodiretto Assicurazioni Spa) che eroghi la garanzia in forma collettiva, ovvero di dimostrare di possedere una garanzia bancaria o assicurativa individuale. Per tale ragione, il rilascio della garanzia fideiussoria ex art. 103 del detto D.lgs 50/2016, non ha motivo di essere richiesta nelle lettere di invito o bandi di gara per il turismo scolastico, posto che l’Istituto è già garantito sotto l’aspetto del rischio finanziario dalla garanzia per l’insolvenza ed il fallimento di cui all’art. 50, II e III comma D.Lgs 23.5.2011, n. 79, (Codice Turismo).

Ci viene segnalato – aggiunge ancora Ciminnisi – che alcune istituzioni scolastiche, a nostro avviso facendo mal governo della loro autonomia, inseriscono nelle procedure selettive per l’affidamento dei servizi di organizzazione dei viaggi di istruzione, clausole o requisiti di partecipazione non richiesti dalla normativa di esercizio dell’attività di agenzie di viaggio o comunque irrazionali o immotivatamente onerosi o discriminanti, come richieste di certificazioni di qualità valide per i viaggi studio che nulla hanno a che vedere con i viaggi d’istruzione, in possesso solo di 1 o 2 agenzie in Sicilia che si occupano di questa tipologia di viaggi; richieste di tipologie di pullman (o quantità tutte della stessa ditta) che sono disponibili solo in pochissime aziende di noleggio che possono disporre di una tale quantità e dubbia qualità; attesa di 35 giorni dalla aggiudicazione definitiva per la sottoscrizione differita del contratto (c.d. “stand still”), anche per l’ipotesi di ricorso alla procedura negoziata semplificata ex art. 36 del D.lgs 50/2016 (Codice contratti pubblici), per la quale non è necessario (ciò ritarda la firma del contratto, necessario ex art. 35 del Codice el Turismo, anche si fini di poter stipulare la polizza annullamento viaggio, se richiesta, e al fine di bloccare i servizi all’uopo richiesti per la personalizzazione del pacchetto affidato dall’istituto).

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