ansa2Lipari - Il Tar di Palermo (presidente Cosimo Di Paola, giudici a latere  Giuseppe La Greca e Sebastiano Zafarana) ha accolto il ricorso del Comune di Lipari  per il piano regolatore generale, presentato dall'avvocato Tiziana Milana contro l'assessorato regionale del Territorio, difeso dall'avvocatura distrettuale dello Stato, e in particolare contro il decreto del dirigente generale del dipartimento regionale urbanistica.
   Lipari ha sostenuto che dal 12 gennaio 2009 - data in cui è stata trasmessa la documentazione integrativa richiesta dell'assessorato - sarebbe cominciato a decorrere il termine di 270 giorni (180+90) con il quale "Il piano regolatore generale è approvato con decreto della Regione. Il 12 ottobre 2009, pertanto, sarebbero scaduti ad avviso del Comune i 270 giorni, con conseguente temporanea efficacia dello strumento urbanistico. L'assessorato regionale, invece, ha sostenuto che "i termini  comincerebbero a decorrere soltanto "dalla data di ricezione della valutazione d'incidenza che ha completato l'intera documentazione del prg" e che pertanto il piano regolatore, nella versione rassegnata dal Comune, non avrebbe mai acquistato efficacia". (ANSA).

---Il tribunale amministrativo regionale di Sicilia, (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2480 del 2011, proposto da:
COMUNE di LIPARI, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana Milana ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Palermo nella Via Noto n°12; contro l'ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE della Regione Siciliana, in persona dell'Assessore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo presso i cui uffici, siti in Palermo nella Via A. De Gasperi n°81, è domiciliato per legge; per l'annullamento
- del decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Urbanistica del 29/07/2011, pubblicato sulla GURS parte I n. 38 del 09/09/2011, con cui sono stati approvati il Piano Regolatore Generale ed il Regolamento edilizio del Comune di Lipari;
- del parere del Consiglio Regionale dell'Urbanistica reso con il voto n. 303 del 15/02/2011;
- del decreto n. 49 del 15.2.11, pubblicato in stralcio sulla GURS del 9.4.10, parte I, n. 17 con cui è stato reso il parere di valutazione d'incidenza ex art. 5 del DPR n. 357/97; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 marzo 2015 il dott. Sebastiano Zafarana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO:
1.1. Con ricorso notificato il 07/11/2011 e depositato il 28/11/2011 il Comune di Lipari ha esposto:
- di avere trasmesso all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, con foglio prot.31184 del 18/09/2008 - pervenuto all'Assessorato resistente il 19/09/2008 e assunto al suo protocollo al n.71469 - gli atti e gli elaborati relativi al P.R.G. con annesso regolamento edilizio, adottati con delibera di Commissario ad acta n.1 del 02/05/2007;
- che l'Assessorato regionale ha richiesto al Comune un'integrazione documentale con nota prot. n.85777 del 13/11/2008;
- di avere trasmesso la documentazione richiesta con nota del 12/01/2009, assunta al protocollo dell'Assessorato al n.1936;
- che con decreto n.49 del 15/02/2010, il Servizio 2 Via-Vas ha espresso il parere di valutazione d'incidenza in merito allo strumento urbanistico in argomento, imponendo prescrizioni;
- di avere richiesto all'Assessorato, con atto extragiudiziario prot.65753 del 22/10/2010, la rivisitazione in autotutela del suddetto decreto d'incidenza, ravvisando in esso prescrizioni illegittime e irragionevoli; richiesta di fatto rimasta disattesa;
- che con nota prot. n.1 del 06/07/2010 l'U.O. 3.1. /DRU ha inviato al Comitato Regionale Urbanistica la proposta di parere n.14 del 29/06/2010;
- che con voto n.303 del 15/02/2011 il C.R.U. ha espresso parere favorevole all'approvazione del P.R.G. del Comune di Lipari e dell'annesso Regolamento edilizio, con le prescrizioni e le modifiche espresse con il citato parere dell'Ufficio n.14/2010;
- che con nota prot. 16436 del 16/03/2011 il Comune di Lipari è stato invitato a formulare controdeduzioni alle determinazioni assessoriali di cui al condiviso parere del Comitato Regionale Urbanistica n.303 e anche alle osservazioni al PRG pervenute all'Assessorato fuori termine;
- che con nota prot. 38446 dell'08/06/2011 l'U.O. 3.1. ha trasmesso al Dirigente generale tutta la documentazione inerente al P.R.G. ai fini dell'emanazione del decreto approvativo;
- che con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Urbanistica del 29/07/2011, pubblicato sulla GURS parte I n. 38 del 09/09/2011, sono stati infine approvati il Piano Regolatore Generale ed il Regolamento edilizio del Comune di Lipari .
1.2. Il gravame è affidato a due motivi di ricorso con i quali il Comune di Lipari ha dedotto: 1) Violazione e falsa applicazione dell'art.4 della L.R. n.71/78 e dell'art.6 della L.R. n.9/1993 e ss.mm.ii.; 2) Violazione e falsa applicazione dell'art.5 del DPR 357/97 e della Direttiva 92/43/CEE anche sotto il profilo della mancata proposizione di misure di mitigazione; - eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione e per violazione del principio di proporzionalità per travisamento dei fatti, imparzialità, irragionevolezza e ingiustizia manifesta.
1.3. In data 30/11/2011 si è costituito in giudizio l'Assessorato regionale intimato, con atto di costituzione di mera forma non contenente difese scritte.
1.4. Con ordinanza n.1002/2011 dei 21/22-12-2011 il Collegio, pur non escludendo la sussistenza di profili di fondatezza del ricorso, ha respinto la domanda cautelare proposta dal Comune ricorrente per mancanza di pericolo grave ed irreparabile.
1.5. In data 20/01/2015 la difesa erariale ha depositato memoria difensiva.
1.6. In data 27/02/2015 anche il Comune ricorrente ha depositato memoria difensiva.
1.7. Alla pubblica udienza del 24 marzo 2015 il ricorso è stato trattenuto in decisione. DIRITTO
2. Con il primo motivo di ricorso il Comune di Lipari lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art.4 della L.R. n.71/78 e dell'art.6 della L.R. n.9/1993, rilevando come in relazione allo svolgimento temporale dell'iter approvativo del P.R.G. – iniziato con la nota del Comune di trasmissione degli elaborati prot.n.71469 del 19/09/2008 - il decreto assessoriale di approvazione sarebbe intervenuto tardivamente, non potendo incidere sulla oramai acquisita efficacia dello strumento urbanistico nella formulazione elaborata e proposta dall'Amministrazione comunale.
Sostiene, il Comune, che dal 12/01/2009 - data in cui è stata trasmessa la documentazione integrativa richiesta dell'Assessorato, così da potersi ritenere completa - sarebbe cominciato a decorrere il termine di 270 giorni (180+90) di cui all'art.4, comma 1, della L.R. 71/78 ai sensi del quale "Il piano regolatore generale è approvato con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente. L'Assessore adotta le proprie determinazioni entro centottanta giorni dalla presentazione del piano all'Assessorato" (termine prorogato di 90 giorni dall'art.6 della L.R. 9/1993).
In data 12/10/2009, pertanto, sarebbero scaduti ad avviso del Comune i predetti 270 giorni, con conseguente temporanea efficacia dello strumento urbanistico, risultando del tutto irrilevante l'applicazione dell'ulteriore termine di 270 giorni di cui all'art.19, comma 1, della L.R. 71/78, in quanto relativo alla fase di esame delle controdeduzioni "Decorsi i termini per l'approvazione del piano regolatore generale, del regolamento edilizio, del programma di fabbricazione e dei piani particolareggiati senza che sia intervenuta alcuna determinazione di approvazione con modifiche di ufficio, di rielaborazione totale o parziale degli stessi, da parte dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, i predetti strumenti urbanistici diventano efficaci a tutti gli effetti.
L'Assessorato regionale resistente, invece, sostiene che i termini di cui all'art.4, comma 1, della L.R.71/78 comincerebbero a decorrere soltanto "dalla data di ricezione della valutazione d'incidenza che ha completato l'intera documentazione del PRG" e che pertanto il P.R.G., nella versione rassegnata dal Comune, non avrebbe mai acquistato efficacia.
3. Il ricorso è fondato. Con riferimento alla formazione del silenzio-assenso in tema di approvazione dello strumento urbanistico questo Tar si è pronunziato nel senso che "il mancato rispetto del termine previsto dall'art. 19 comma 1, l. reg. Sicilia 27 dicembre 1978 n. 71, determina il definitivo consolidamento del p.r.g. adottato dal comune e la conseguente illegittimità del tardivo provvedimento di approvazione emesso dall'Assessorato regionale" (T.A.R. Palermo (Sicilia) sez. I 01 luglio 2003 n. 1081).
Di recente sull'argomento si è pronunziato anche il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana il quale ha affermato che "Pertanto, in virtù del combinato disposto degli artt. 4, comma 1, l.r. n. 71/1978 e 6, comma 1, l.r. 12 gennaio 1993, n. 9 (che ha prolungato di 90 giorni i termini assegnati all'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente per adottare i provvedimenti di sua competenza in materia urbanistica), il silenzio-assenso che dà luogo all'efficacia degli strumenti urbanistici comunali è di 270 giorni, decorso il quale si produce sì l'effetto giuridico di conferire piena efficacia al PRG, ma non ancora la relativa immodificabilità, in quanto il silenzio-assenso non equivale ad approvazione definitiva dello strumento urbanistico, potendo ancora intervenire, ai sensi del comma 2 del citato art. 19, la determinazione dell'Assessorato di approvazione con modifiche, da emanarsi entro il termine perentorio, prorogato ex art. 6 l.r. n. 9/1993, dei 270 giorni dallo spirare del primo termine, per complessivi 540 giorni, decorrenti dalla presentazione del piano all'Arta" (C.G.A. 08/04/2014 n.146). Orbene, applicando tali principi al caso in esame, il termine per la formazione del silenzio-assenso deve farsi decorrere dalla data di presentazione del P.R.G. all'ARTA che, a seguito di richiesta di integrazione documentale, deve però individuarsi nel 12/01/2009 (nota del Comune del 12/01/2009 di trasmissione documenti, assunta al protocollo dell'Assessorato al n.1936); ne consegue che il termine perentorio di 540 giorni concesso all'Assessorato per determinarsi sullo strumento urbanistico è definitivamente spirato il 06/07/2010, con definitivo consolidamento del PRG adottato dal Comune e conseguente illegittimità del "tardivo" provvedimento di approvazione emesso dall'Assessorato regionale soltanto con decreto del 29/07/2011.
4. L'accoglimento del primo motivo di ricorso riveste carattere assorbente rispetto alle altre censure proposte con il secondo motivo, dispensando il Collegio dall'esaminarle.
5. Conclusivamente, per i surriferiti motivi, il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto devono essere annullati gli atti impugnati.
6. In considerazione della natura dei soggetti pubblici coinvolti, sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla gli atti impugnati. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2015 con l'intervento dei magistrati: Cosimo Di Paola, Presidente Giuseppe La Greca, Primo Referendario Sebastiano Zafarana, Referendario, Estensore.

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Lipari - In volo con la "Mongolfiera".

Le immagini e le interviste e si guarda già ad organizzare una bella manifestazione che potrebbe anche avere un ritorno turistico.

Grande la curiosità tra i piu' piccoli e non. L'iniziativa voluta dall'imprenditore Giovanni Cortese, è stata organizzata dalla giunta Giorgianni, in collaborazione con la scuola di volo Aeropubblicità Vicenza srl. Domani si terrà a "Giornata del volo in mongolfiera".
Il programma prevede due giornate dedicate interamente al volo e alla mongolfiera che decollerà dal campo di calcio "Franchino Monteleone".
La giornata del 31 marzo sarà dedicata alla didattica in quanto, grazie alla partecipazione dell'Istituto Comprensivo Lipari, si terrà un incontro tra gli istruttori della Scuola di Volo e gli studenti ai quali verranno illustrate le tecniche di volo e le caratteristiche del mezzo utilizzato.
La mattina del 1 aprile si svolgerà la "Giornata del volo in mongolfiera", che consisterà nella effettuazione del volo controllato della mongolfiera con stazionamento presso lo stadio Franchino Monteleone (ex Balestrieri). Alle operazioni di volo è prevista l'adesione degli studenti dell'Istituto.

rcandia2di Renato Candia*

Il Comune di Lipari, in collaborazione con la scuola di volo Aereopubblicità Vicenza srl, ha organizzato per il 1 aprile la 'Giornata del volo in Mongolfiera', rivolta agli studenti delle classi terze di scuola secondaria di 1° grado di questa Istituzione scolastica.
Il programma prevedeva due momenti.
Il primo è stato lunedì 31 marzo, nel quale, durante la mattinata, presso l'aula magna del plesso Lipari S.Lucia, gli istruttori hanno illustrato agli alunni e alle loro famiglie la storia, le tecniche del volo e le caratteristiche della Mongolfiera.
Il secondo giorno, martedì 1 aprile, è stata effettuata una dimostrazione di volo controllato presso lo stadio Franchino Monteleone.

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Alle operazioni di volo era prevista la partecipazione degli studenti dell' Istituto Comprensivo 'Lipari'. I ragazzi si sono dati appuntamento alla mattina con i loro insegnanti, ma un vento capriccioso e mutevole ha impedito che la prova venisse effettuata. Appuntamento rimandato al pomeriggio, alle 17.

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Le migliorate condizioni hanno permesso all'enorme pallone di sollevarsi assieme alla navicella, portando nel cielo di Lipari i ragazzi delle scuole che hanno voluto essere presenti a questo momento così unico e nuovo.
Presenti alla manifestazione gli assessori Starvaggi e Sardella, e alcuni insegnanti del comprensivo Lipari che, con i ragazzi convenuti, hanno potuto provare l'emozione e l'ebbrezza del volo in Mongolfiera, per un'esperienza che sicuramente rimarrà nella loro memoria e in quella della comunità liparese.
Un caloroso ringraziamento all'Amministrazione per aver sponsorizzato l'iniziativa, a Giovanni Cortese che ne è stato entusiasta propositore, al comandante Sergio Maron e al pilota Francesco Ruberto, che hanno saputo incantare e affascinare i presenti con la loro esperienza e le loro storie.
Ci auguriamo che esperienze come questa, che toccano le corde più sensibili della fantasia, possano ripetersi e coinvolgere sempre meglio i nostri ragazzi.

*Dirigente Scolastico

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Foto Aldo Rejtano

Le interviste al comandante Sergio Maron, a bordo della mongolfiera,  al sindaco Marco Giorgianni e all'assessore Giovanni Sardella. 

http://www.bartolinoleone-eolie.it/mongolfiera30032014.wmv 

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di Salvatore Gabriele

"Un epilogo già scritto e confermato dalla attuale sentenza". Così ha definito il sindaco di Pantelleria Salvatore Gino Gabriele la decisione del Consiglio di Stato di fermare la vendita della Siremar, accogliendo il ricorso della Società di navigazione siciliana. Pantelleria rischia di restare senza un collegamento marittimo essenziale anche perché non è chiaro quello che succederà adesso. Occorre, infatti rifare la gara d'appalto, ma nelle more chi effettuerà il collegamento con le navi dell'ex Siremar? Sarà nominato un commissario? "La sentenza del Consiglio di Stato, che di fatto blocca la vendita della Siremar alla Compagnia delle Isole, - dice il segretario locale del PD Giuseppe La Francesca - è una pesante tegola che si abbatte sui cittadini delle isole minori della Sicilia. Da più parti - continua - era stata evidenziata, sin da subito, la contraddizione di una Regione che all'interno di questa Società di navigazione agiva da controllore e da controllato. Auspichiamo ora che si possa arrivare in tempi brevi ad una pronta risoluzione della questione, ma sopratutto che venga data continuità ad un servizio ritenuto essenziale per le nostre realtà isolane". Anche per il sindaco Gabriele "si chiude una fase piena di contraddizioni che si sono create fin dalla aggiudicazione della gara e contemporaneamente dalla presenza della Regione Sicilia all'interno della compagine. Bisogna sottolineare che in tutti questi anni è mancato un piano industriale da parte della Compagnia e soprattutto sono mancate, a mio avviso, le risorse e gli investimenti". La Compagnia Siciliana di navigazione ha visto sfumare l'acquisto del marchio ex Tirrenia, ceduto alla Compagnia delle Isole, controllata dalla Regione siciliana. Il ricorso era scaturito per una controgaranzia fidejussoria prestata dalla Regione siciliana a Unicredit, a sua volta garante di Compagnia delle Isole, e ritenuta illegittimo aiuto di Stato. La gara, per il Consiglio di Stato è da rifare. "Il fatto che il Consiglio di Stato abbia annullato la gara è un problema, anche se una soluzione bisogna trovarla- dice Mariano Rodo, responsabile della società ACCADUEO che si occupa dei servizi portuali e degli ormeggi -. Bisogna dare una continuità di impresa al territorio. Le isole non possono fare a meno dei collegamenti. Pantelleria ha bisogno di due navi. Non può restare solo con quella del collegamento Ro.co.co. Una è insufficiente soprattutto in inverno quando qualche corsa salta ed una sola nave non sarebbe in grado di soddisfare il traffico attuale. Una sola nave grande avrebbe problemi ad ormeggiare".

 

Foto di Antonio Iacullo

- di Calogero Conigliaro

Va avanti ormai da anni il continuo susseguirsi di proteste che vede protagonista le amministrazioni comunali di Lampedusa e Porto Empedocle, oltre che da parte degli albergatori e dei pescatori della zona, che lamentano l'inadeguatezza delle navi messe a disposizione dalla Compagnie delle Isole, ex Siremar.

Di recente, per esempio, c'è stata la dura presa di posizione del sindaco di Lampedusa Giusi Nicolini, che ha più volte denunciato la mancanza di una nave utile a trasportare carichi speciali (per esempio i rifiuti) e i relativi rischi igienico-sanitari, visto che nella stessa stiva si trovano i trasporti gommati carichi di generi alimentari.

Durante un recente convegno sul problema dei migranti, promosso dall'Azione cattolica con il titolo "La convivialità delle differenze", svoltosi proprio sulla nave Laurana - che attualmente collega la Sicilia e le isole Pelagie nello scalo empedoclino - era presente l'amministratore delegato della Compagnia delle Isole, Alessandro Seminara, che ha spiegato la posizione della società sulla delicata questione.

"Per quanto ci riguarda – ha affermato –abbiamo rispettato la convenzione con la Regione garantendo i servizi di collegamento. Il problema semmai è stato quello che la Regione, sulla tratta con le Pelagie, non ci ha finora affidato il trasporto su un'ulteriore nave per carichi speciali pericolosi, come carburante e bombole del gas, oppure spazzatura. Per questo sulla stessa nave, finora, hanno viaggiato persone, merci e spazzatura".

"Attualmente – ha aggiunto - la nave che si occupa della tratta è la Laurana, che ha tutte le caratteristiche per effettuare il collegamento in modo comodo e sicuro. Vorrei inoltre ricordare il ruolo del comandante di questa nave, Francesco Giacomarco, e dei suoi uomini, al cui pronto intervento è da addebitare lo spegnimento dell'incendio avvenuto sulla nave Palladio il 5 febbraio del 2013, proprio su questa rotta. Venne danneggiata la sala macchine di quell'imbarcazione, ma l'azione degli uomini della Laurana ha evitato danni maggiori".

Parole chiare quelle di Seminara, al quale va dato riconoscimento per l'importante lavoro svolto sui conti della società, il cui bilancio sta finalmente vedendo segnali di ripresa dopo anni di difficoltà, ma che non convincono coloro che in questi mesi hanno protestato e tuttora protestano per le difficoltà legate ai collegamenti con le Pelagie. Tra questi il sindaco di Porto Empedocle e capogruppo Udc all'Ars, Calogero Firetto.

"C'è da rimodulare – ha spiegato - l'intero contratto con la Regione, abbassando tra l'altro i costi non più sostenibili delle sovvenzioni fino a oggi erogate. Ovviamente ciò deve riguardare tutte le tratte tra la Sicilia e le isole minori. Inoltre, non è più possibile che la tratta con le Pelagie venga considerata una sorta di cenerentola, anche perché i numeri dicono il contrario e confermano la strategicità della rotta. È necessaria anche una nuova imbarcazione che si faccia carico delle particolarità di questo tratto di mare, con le sue correnti e le particolari condizioni meteo marine".

"È difficile – ha aggiunto - andare avanti con navi che stanno ferme per gran parte del tempo perché non idonee al mare mosso. So, comunque, che c'è un progetto per la costruzione di un'imbarcazione affidata ai cantieri della Rolls Royce che terrà conto delle condizioni della tratta Porto Empedocle–Lampedusa".

A oggi Compagnia delle Isole, che dal primo agosto 2012 ha acquistato il brand Siremar, dispone di sette navi, due navi veloci e dieci aliscafi, per un totale di 19 unità. Sono in corso lavori di manutenzione e aggiornamento sulla Palladio, coinvolta dal già citato incendio del febbraio scorso e alla Paolo Veronese, storica componente della flotta. A ogni modo, come sottolineato dallo stesso amministratore Seminara, tutt'ora non ci sono certezze sulla nave che sarà chiamata in futuro a svolgere la tratta con le Pelagie. Di fatto, saranno le esigenze della compagnia a determinare gli sviluppi della questione. Per il momento, non si esclude nemmeno un nuovo impiego della Paolo Veronese, mentre la speranza è che presto la Adriatica I, noleggiata per essere impiegata sulla tratta della discordia ma mai entrata in servizio, possa essere acquisita dalla società e quindi finalmente utilizzata.

Intanto, da fonti interne all'assessorato regionale ai Trasporti arrivano puntuali chiarimenti sulla normativa e sulla situazione attuale. La convenzione siglata tra Compagnia delle Isole e Regione prevede che per i carichi speciali e pericolosi - come per esempio bombole del gas - le navi abbiano durante le traversate un numero di passeggeri limitato.
Di navi speciali, quindi, per il momento non se ne parla.

Le procedure attuate in tema di sicurezza. Dagli uffici dell'assessorato regionale ai Trasporti si fa chiarezza circa le innumerevoli polemiche e proteste sull'igiene e la sicurezza che riguarda la tratta Porto Empedocle–Isole Pelagie.
In particolare nuove norme regolarizzano adesso il servizio di navigazione espletato dalla Compagnie delle Isole. Esiste un calendario concordato con la Regione in conferenza di servizi, alla presenza dei sindaci interessati, che riguarda i trasporti speciali: in quelle giornate con imbarco di "carichi pericolosi" non potranno imbarcarsi un numero superiore a 25 passeggeri.
Per gli uffici competenti le navi della Compagnia sono perfettamente abilitate al trasporto di queste merci e queste procedure sono concordate. La mancanza di navi speciali è dovuta alla scarsità di risorse.
La procedura in tema di sicurezza, però, non rientra nei casi di tutela dell'igiene pubblica quando a essere trasportata è la spazzatura, che dovrà essere smaltita nelle discariche dell'Isola. I rifiuti, infatti vengono considerati dalla nuova normativa una merce non pericolosa, ma che deve essere trasportata in speciali container a tenuta stagna che non permettano perdite di percolato o odori particolari. Se non sono a norma, il comandante della nave può rifiutare di effettuare l'imbarco.
Per quanto riguarda invece i trasporti di carichi straordinari o merci pericolose che possono verificarsi – soprattutto in estate – con forte traffico di passeggeri, esse vengono svolte a recupero sulle partenze non effettuate nel corso dell'anno. Per cui eventuali corse aggiuntive non portano a maggiori esborsi per la Regione.

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