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Con soddisfazione accogliamo la decisione del Presidente Nello Musumeci di raccogliere le istanze del nostro territorio sul tema dei trasporti, sollecitate dai Sindaci delle Isole Eolie e fortemente ribadite anche oggi dal Sindaco Marco Giorgianni, impegnato a Palermo proprio per importanti incontri istituzionali in Regione, relativamente alla necessità di rivedere le disposizioni inerenti i collegamenti marittimi. 

Con ordinanza n. 23 del 3 giugno 2020, il Presidente ha infatti abrogato la precedente ordinanza e stabilito che, a partire da domani,
“Gli esercenti di servizi di trasporto pubblico locale di linea che effettuano i collegamenti a mezzo navi – traghetto e a mezzo unità veloci con le Isole minori della Regione Siciliana devono effettuare i servizi secondo gli assetti stagionali previsti dagli attuali contratti stipulati con la Regione Siciliana e l’Amministrazione dello Stato.” 

Nonostante fosse maggiormente auspicabile una immediata entrata in vigore degli orari estivi - come richiesto dai Sindaci già dalla settima scorsa e di cui si attende riscontro – tale nuovo provvedimento rappresenta comunque una risposta congrua alla aumentata mobilità da e per le Isole Eolie, che non poteva, col precedente assetto garantire né il giusto numero di corse e quindi di posti disponibili anche in termini di misure di sicurezza e distanziamento sociale.

Da giovedì 4 giugno, dunque, sia le navi che gli aliscafi riprenderanno il servizio a pieno regime, con il regolare orario invernale.
L’Amministrazione Comunale

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LIPARI - Con l'avvio della fase 3, tornano regolari i collegamenti marittimi con le isole minori della Sicilia. Il via libera lo ha dato il presidente della Regione Nello Musumeci dopo un incontro con i sindaci. «Con soddisfazione accogliamo la decisione - dice il sindaco di Lipari Marco Giorgianni - di raccogliere le istanze del nostro territorio e anche delle altre isole siciliane». Le compagnie di traghetti e aliscafi tornano a effettuare i servizi secondo gli assetti stagionali previsti dai contratti stipulati con la Regione e lo Stato. «Nonostante fosse maggiormente auspicabile una immediata entrata in vigore degli orari estivi, come richiesto dai sindaci già dalla settima scorsa - aggiunge Giorgianni - il nuovo provvedimento rappresenta comunque una risposta congrua alla aumentata mobilità da e per le Isole, che non poteva, col precedente assetto, garantire il giusto numero di corse e di posti».

ECCO LA NUOVA ORDINANZA DI MUSUMECI CHE FA RIFERIMENTO ANCHE AI TRASPORTI MARITTIMI NELLE ISOLE MINORI

Ordinanza contingibile e urgente n. 23 del 3 giugno 2020 
 
Visto l’art. 32 della Costituzione; Visto lo Statuto della Regione Siciliana; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
 
Visto l’art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale dichiara, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Visto l'articolo 3, comma 6-bis e l'articolo 4 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13; Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell’1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell'8 marzo 
 
2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell’1 aprile 2020, del 10 aprile 2020 e del 26 aprile 2020; 
Visto il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 e, in particolare, le linee guida allegate per la riapertura delle attività economiche e produttive del 16 maggio 2020, condivise dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome e recepite dallo Stato per tutto il territorio nazionale, nonché le successive linee guida del 22 maggio 2020 e del 25 maggio 2020;
 
Viste le Ordinanze contingibili e urgenti n. 1 del 25 febbraio 2020, n. 2 del 26 febbraio 2020, nn. 3 e 4 dell’8 marzo 2020, n. 5 del 13 marzo 2020, n. 6 del 19 marzo 2020, n. 7 del 20 marzo 2020, nn. 8, 9 e 10 del 23 marzo 2020, n. 11 del 25 marzo 2020, n. 12 del 29 marzo 2020, n. 13 dell’1 aprile 2020, n. 14 del 3 aprile 2020, n. 15 dell’8 aprile 2020, n. 16 dell’11 aprile 2020, n. 17 del 18 aprile 2020, n. 18 del 30 aprile 2020 e nn. 19 e 20 dell’1 maggio 2020, n. 21 del 17 maggio 2020 e n. 22 del 2, giugno 2020, adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, recanti misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19; Viste le Circolari del Soggetto attuatore ex OCDPC n. 630/2020 e le Circolari dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana;
 
Visto il parere del 18 aprile 2020 del Comitato tecnico-scientifico in relazione allo stato di avanzamento dell'emergenza in Sicilia e programmazione della fase di postlockdown (fase 2), nonché la tabella sinottica denominata “classe di rischio dei lavoratori in relazione all'aggregazione sociale con modello in fase di studio con indicazioni sull'uso di DPI e del distanziamento”; Visto il decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020, con il quale sono stati adottati i criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020; Viste in
 
particolare, le richiamate “linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive” del 25 maggio 2020 con le quali sono rappresentate le schede tecniche con gli indirizzi operativi specifici per la prevenzione ed il contenimento del contagio nel settore della ristorazione, delle attività turistiche (stabilimenti balneari e spiagge), delle strutture ricettive, dei servizi alla persona (acconciatori, estetisti e tatuatori), del commercio al dettaglio, del commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercati degli hobbisti), degli uffici aperti al pubblico, delle piscine, delle palestre, della manutenzione del verde, dei musei, archivi e biblioteche, delle strutture ricettive all’aperto (campeggi), dei rifugi alpini, dell’attività fisica all’aperto, del noleggio veicoli e altre attrezzature, degli informatori scientifici del farmaco, delle aree giochi per bambini, dei circoli culturali e ricreativi, della formazione professionale, dei cinema e spettacoli, dei parchi tematici e di divertimento, delle sagre e fiere, dei servizi per l’infanzia e per l’adolescenza, delle strutture termali e centri benessere, delle professioni della montagna, nonché, in analogia, per tutte le attività economiche e produttive autorizzate;
 
Vista la nota prot. n. 18862 del 15 maggio 2020, con la quale il Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico ha rilevato che alla data di applicazione della presente ordinanza - in base ai tre set di indicatori relativi alla “capacità di monitoraggio”, alla “capacità di accertamento diagnostico, indagine e di gestione dei contatti” e alla “stabilità di trasmissione e alla tenuta dei servizi sanitari”
 
- la Regione Siciliana annovera una matrice di “rischio basso”; 
Ritenuto  che, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legge16 maggio 2020,  n.33, “fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova” e che, come previsto dal successivo comma 3 del medesimo articolo, “a decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree”;
 
Considerato che, inoltre, il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 ha consentito, a far data dal 18 maggio 2020, la riapertura di tutto il commercio al dettaglio, dei servizi alla persona e delle attività di ristorazione, a condizione che siano rispettati i protocolli e le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio, nonché ha rimesso alle Regioni la facoltà di avviare, alle medesime condizioni ulteriori, attività economiche e produttive;
 
Visto il decreto monocratico del Presidente del T.A.R. Palermo del 10 aprile 2020 secondo cui sono prevalenti “gli aspetti di massima prudenza sanitaria e prevenzione epidemiologica” sottesi alle Ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Siciliana, tenuto anche conto della “ormai conclamata e progressiva situazione di emergenza epidemiologica”, nonché della “insularità del territorio regionale” e, quindi, della “praticabilità di un effettivo e capillare controllo del movimento da e per la Sicilia”;
 
Valutato l’andamento epidemiologico nel territorio siciliano, come già accertato dai competenti Organi di controllo nazionali e della Regione, è di livello “basso” e che lo Stato, nel proprio decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020, ha individuato quali linee guida applicabili per prevenire o ridurre il rischio di contagio nelle diverse attività economiche e produttive autorizzate le regole indicate nelle c.d. Linee guida del 16 maggio 2020 approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, come modificate ed integrate il 22 maggio 2020; 
 
ORDINA  Art. 1 (abrogazione e sostituzione dell'articolo 14 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.22 del 2 giugno 2020) 
 
L'articolo 14 della Ordinanza contingibile e urgente n. 22 del 2 giugno 2020 del Presidente della Regione Siciliana è integralmente abrogato, compresi gli allegati, e sostituito dal seguente: “gli esercenti di servizio di trasporto pubblico locale di linea extraurbano su gomma assicurano i servizi garantendo almeno il 60 % degli assetti previsti dagli attuali contratti stipulati con la Regione Siciliana. Il Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della mobilità e dei trasporti può rimodulare tali assetti in relazione a nuove sopravvenute esigenze di mobilità.
 
Gli esercenti di servizio di trasporto pubblico locale di linea urbano su gomma assicurano i servizi garantendo gli assetti previsti dagli attuali contratti stipulati con le Amministrazioni comunali. Gli esercenti di servizi di trasporto pubblico locale di linea che effettuano i collegamenti a mezzo navi – traghetto  e a mezzo unità veloci con le Isole minori della Regione Siciliana devono effettuare i servizi secondo gli assetti stagionali previsti dagli attuali contratti stipulati con la Regione Siciliana e l’Amministrazione dello Stato. Restano ferme le disposizioni  nazionali vigenti in materia”. 
 
Art. 2 (disposizioni sulla efficacia delle misure) La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge vigente. 
 
La presente ordinanza, con validità dal 4 giugno 2020 fino al 14 giugno 2020 compreso, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, anche con valore di notifica individuale, e sul sito internet istituzionale. Essa, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, ai Comuni e alle ASP.
 
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. 
 
Il Presidente MUSUMECI 
 
NOTIZIARIOEOLIE.IT

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di Domenico Arabia*

Oggi di rientro da Palermo, così come richiesto dai Sindaci delle isole minori siciliane, anche a seguito dell ordinanza n.22 del 02.06.2020,saranno ripristinati i collegamenti marittimi da e per le isole di Sicilia con gli assetti previsti dai contratti in essere.

Quindi tra qualche giorno, tempi tecnici necessari per le compagnie di navigazione di riorganizzarsi, dovrebbero tornare in vigore gli orari invernali per navi ed aliscafi.

Piano piano si torna alla normalità...

*Sindaco di Santa Marina Salina

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