Al Ministro della salute per sapere, premesso che:
la Sicilia, insieme ad altre regioni italiane, e sottoposta a piano di rientro finalizzato a verificare la qualità delle prestazioni e a raggiungere il riequilibrio dei conti dei servizi sanitari regionali. Il Ministero della salute, attraverso il Siveas affianca le regioni in questa difficile operazione, cercando di aiutare gli enti regionali, anche quelli a statuto speciale come la Sicilia, al raggiungimento degli obiettivi previsti dai piani di rientro;
il difficile compito di rimettere in equilibrio il sistema di salute pubblica tra deficit finanziario ed erogazione di livelli essenziali di assistenza non dovrebbe, appunto, precludere l'erogazione di assistenza essenziali e, oltre ciò, dovrebbe suggerire ai vertici delle varie aziende sanitarie locali la massima prudenza e la totale osservanza della normativa vigente in modo da limitare al massimo il rischio di spese inutili derivanti da eventuali nomine di dubbia legittimità;
l'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo del 30 novembre 1992, n. 502, indica i requisiti che devono essere posseduti da coloro i quali svolgono l'incarico di direttore amministrativo delle aziende del Servizio Sanitario, in particolare, la norma in questione specifica che «il direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione»;
con decreto dell'assessore alla salute della regione siciliana n. 21/2009, pubblicato nella G.U.R.S. n. 21, parte I, del 15 maggio 2009, sono stati approvati gli avvisi pubblici per la formazione dell'elenco permanente ed aggiornamento periodico degli idonei alla nomina di direttore amministrativo delle aziende del servizio sanitario della regione siciliana;
detto avviso, nel richiamare la disciplina di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502, specifica (lettera c)) che l'aspirante all'inserimento nell'elenco deve «avere svolto, per almeno cinque anni, qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa, in enti o strutture sanitarie pubbliche o private, di media o grande dimensione con qualifica dirigenziale e diretta responsabilità delle risorse umane, finanziarie e strumentali», precisando anche che «per esperienza quinquennale di direzione tecnico-amministrativa verrà considerata esclusivamente l'effettiva attività di direzione con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie – svolta a seguito di formale inquadramento nella qualifica di dirigente – con riguardo all'intera organizzazione dell'ente, azienda, struttura od organismo ovvero ad una delle principali articolazioni e, comunque, con riguardo a strutture complesse, escludendo le funzioni di mero studio, consulenza, ricerca, ispezione», inoltre, «la permanenza dell'iscrizione nell'elenco, tenuto conto del periodico aggiornamento dello stesso effettuato dall'Assessorato regionale della Salute, è subordinato al permanere nel tempo dei requisiti sopra elencati»;
pertanto, il compendio normativo sopra citato prescrive che, ai fini dell'accesso e della permanenza nell'elenco in questione, necessita il contemporaneo possesso, in capo all'aspirante direttore amministrativo ed al soggetto che già ricopre detto incarico, fra gli altri, anche del seguente requisito: esperienza di effettiva attività di direzione tecnico-amministrativa quinquennale continuativa, a seguito di formale inquadramento nella qualifica di dirigente, almeno con riguardo ad unità operative complesse (U.O.C.);
a fronte della predetta normativa, nel sopra menzionato elenco degli idonei alla nomina di direttore amministrativo delle aziende del servizio sanitario della regione siciliana, allegato al decreto assessoriale, del 22 ottobre 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della regione siciliana n. 48, parte I, del 1o novembre 2012, ed emanato a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della regione siciliana n. 22, parte I, del 1o giugno 2012, dell'«Avviso per l'aggiornamento degli elenchi degli idonei alla nomina a direttore amministrativo ed a direttore sanitario delle Aziende del servizio sanitario della regione siciliana», risulta inserita, a seguito di sua istanza, corredata da curriculum vitae, la dottoressa Daniela Costantino, sebbene a giudizio degli interroganti non presenti requisiti adeguati;
invero, alla data di pubblicazione del decreto assessoriale, la dottoressa Costantino aveva ricoperto incarichi rilevanti al fine dell'inserimento nell'elenco per un periodo inferiore ai cinque anni richiesti dalla superiore normativa che a quanto consta agli interroganti, erano peraltro non continuativi. Inoltre, in conseguenza dell'inserimento nell'elenco del 2012, il commissario straordinario dell'A.s.p. di Messina, dott. Manlio Magistri, con delibera n. 1519/CS del 22 aprile 2014, ha nominato direttore amministrativo la dottoressa Daniela Costantino, la quale ha, quindi, ricoperto l'ufficio, in assenza dei presupposti legittimanti. Alla data di affidamento dell'incarico (22 aprile 2014) la dottoressa Costantino a giudizio degli interroganti non possedeva detti presupposti, poiché si trattava di incarichi non esclusivamente di direzione di UOC e non continuativi;
con deliberazione n. 2293/DG del 2 luglio 2014 del nuovo direttore generale dell'A.s.p. di Messina, dottor Gaetano Sirna, è stato conferito l'incarico di direttore amministrativo dell'azienda sempre alla dottoressa Daniela Costantino, stavolta traendola dall'elenco permanente di cui al decreto assessoriale n. 819/14 del 20 maggio 2014. L'inserimento in detto elenco era stato effettuato, ancora una volta, a seguito di presentazione, da parte della dottoressa Daniela Costantino, di apposita domanda corredata da curriculum vitae al 18 aprile 2014;
tuttavia, già dal curriculum vitae si apprende dell'assenza, alla data di inserimento nell'elenco, del possesso, in capo aria dottoressa Daniela Costantino, del requisito temporale sopra più volte menzionato. In realtà, persino alla data di nomina, a quanto risulta agli interroganti, i requisiti in questione non sarebbero stati maturati, e ciò anche laddove si ritenesse di contabilizzare pure il periodo in cui ha espletato l'incarico di direttore amministrativo a seguito della succitata delibera n. 1519/CS del 22 aprile 2014, esitata dal commissario straordinario dell'A.s.p. di Messina;
ma a tutto voler concedere, se pure si considerasse rilevante un incarico secondo gli interroganti assegnato con dubbia legittimità, la dottoressa Daniela Costantino non avrebbe, comunque, posseduto il requisito Consistente nell'aver maturato un'esperienza di effettiva attività di direzione tecnico-amministrativa quinquennale, continuativa, con riguardo ad unità operative complesse (U.O.C.);
inoltre, ed in generale, l'esperienza quinquennale rilevante è, per gli interroganti solo quella svolta a seguito di formale inquadramento nella qualifica di dirigente di unità operative complesse, invece la stessa dottoressa Daniela Costantino ha dichiarato nel curriculum vitae di essere vincitrice di concorso pubblico per dirigente amministrativo a tempo indeterminato presso l'azienda Usl n. 5, oggi A.s.p), assegnata all'unità operativa programmazione e controllo di gestione, la quale è una unità operativa semplice e non una unità operativa complessa; basterebbe già solo questo elemento ad impedire secondo gli interroganti l'accesso agli elenchi sopra menzionati;
da tutto quanto sopra esposto discende che tutt'oggi la dottoressa Daniela Costantino ricopre un ufficio pubblico che non avrebbe potuto esserle affidato ed è stata inserita con dubbie modalità a parere degli interroganti nell'elenco permanente di cui al decreto assessoriale 819/14 del 20 maggio 2014 –:
se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa;
occorrerebbe approfondire le motivazioni che hanno consentito l'inserimento della dottoressa Daniela Costantino nell'elenco permanente pubblicato sulla G.U.R.S. n. 48, Parte I, del 9 novembre 2012, secondo gli interroganti in assenza dei requisiti necessari, nonché nell'elenco permanente di cui al decreto assessoriale 819/14 del 20 maggio 2014 e che le hanno permesso l'assunzione dell'incarico di direttore amministrativo dell'A.s.p. di Messina a seguito di delibera n. 1519/CS del 21 aprile 2014 del commissario straordinario della medesima A.s.p., dottor Manlio Magistri, nonché l'incarico attualmente espletato su nomina operata da parte del direttore generale in carica, sempre della stessa A.s.p., dottor Gaetano Sirna, con deliberazione n. 2293/DG del 2 luglio 2014 –:
se intenda, per quanto di competenza, anche nell'ottica del contenimento della spesa, in particolare per le regioni sottoposte a piano di rientro, assumere iniziative per arginare il gravissimo fenomeno di emanazione di atti di dubbia legittimità destinati a soccombere in un eventuale giudizio e aventi come conseguenza un ulteriore aggravio di spesa e, contestualmente, se non ritenga opportuno che questi atti siano oggetto di attenzione nell'ambito del tavolo di verifica del disavanzo sanitario.

Primo firmatario: VILLAROSA ALESSIO MATTIA Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Elenco dei co-firmatari
GRILLO GIULIA  GIORDANO SILVIA  DI VITA GIULIA BARONI MASSIMO ENRICO MOVIMENTO MANTERO MATTEO LOREFICE MARIALUCIA

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