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SOSPENSIONE DEL TERMINE DI EFFICACIA DEL SEQUESTRO CONSERVATIVO CON IL DEPOSITO DELL’ISTANZA EX ART. 492-BIS C.P.C.
«In disparte l’espresso rinvio dell’art. 155 sexies disp. att. c.p.c. all’intera disciplina in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare - la sospensione di cui al comma 3 dell’art. 492 bis c.p.c., benché testualmente afferente al termine di efficacia del precetto di cui all’art. 481 c.p.c., deve trovare applicazione anche ai fini dell’esecuzione del sequestro conservativo, posto che, ai fini della corretta interpretazione del combinato disposto delle due previsioni, non può che tenersi conto della ratio legis sottesa alla disposizione di nuovo conio, la quale mira a neutralizzare il verificarsi di condizioni palesemente irragionevoli, oltre che lesive
dei diritti di azione e di difesa del ricorrente»: lo stabilisce una importante sentenza del Tribunale di Barcellona P.G, in persona del Giudice dott. Mirko Intravaia, la n. 354/2024 del 4 aprile 2024, che ha accolto la tesi difensiva degli avv.ti Giuseppe Lo Presti e Giovanni Liguori, coadiuvati dall’avv. Francesco Torre.

In favore della società difesa dai predetti legali, infatti, era stato autorizzato un ingente sequestro conservativo, la cui esecuzione era stata preceduta dalla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare ai sensi dell’art. 492-bis c.p.c., nonostante la norma in questione, ai sensi del terzo comma, preveda espressamente la sospensione del termine di efficacia soltanto del precetto nel caso del pignoramento e non anche nell’ipotesi di sequestro conservativo.
La società sequestrata proponeva ricorso ex art. 669-novies c.p.c. deducendo il decorso del termine di efficacia del sequestro di trenta giorni e non tenendo conto della sospensione operata dall’art. 492-bis c.p.c.

Il Tribunale di Barcellona P.G., accogliendo le tesi difensive degli avv.ti Giuseppe Lo Presti e Giovanni Liguori, coadiuvati dall’avv. Francesco Torre, riteneva, invece, che nel caso di specie trovasse applicazione il disposto di cui all’art. 492 bis, comma 3, c.p.c. – come novellato dal D. Lgs. n. 149/2022 - con la conseguenza che «una volta incoata istanza per la ricerca
telematica dei beni ai sensi del comma 1 della citata disposizione, la decorrenza del termine
di trenta giorni di cui all’art. 675 c.p.c. risulta sospesa». Tale soluzione risulta, inoltre, imposta – prosegue il Tribunale di Barcellona P.G. – «anche in base ad una lettura costituzionalmente orientata delle citate disposizioni, alla luce dei principi di portata generale sanciti dalle sentenze n. 69 del 1994, n. 358 del 1996 e n. 477 del 2002 della Corte Costituzionale, che proprio in materia di sequestro conservativo hanno stigmatizzato soluzioni interpretative il cui precipitato applicativo avrebbe determinato il prodursi di un effetto di decadenza in conseguenza del ritardo nel compimento di attività riferibili non al ricorrente, ma a soggetti diversi, e perciò del tutto estranee alla sua disponibilità».

«Tale sentenza – commentano gli avvocati Giuseppe Lo Presti e Francesco Torre – rappresenta un’assoluta novità nel panorama giurisprudenziale italiano, offrendo maggiori certezze per tutti gli operatori del diritto che sino alla data odierna, nel caso di sequestro conservativo, si trovavano costretti a portarlo ad esecuzione senza poter previamente ricercare adeguatamente i beni del sequestrato. Esprimiamo assoluta soddisfazione per la sensibilità dimostrata dal Tribunale di Barcellona P.G., il cui provvedimento farà giurisprudenza negli altri Tribunali italiani».

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