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di Salvatore Leone

Sembrerebbe che si stia formando una confusione relativamente all’apposizione del vincolo ambientale, apposto recentemente dalla Soprintendenza ai Beni Culturali di Messina. Una premessa va fatta sull’ultima sentenza del Tribunale di Barcellona P.G.(RG 330/2020), in merito alla controversia insorta tra il Comune e la Pumex Spa, soggetta a fallimento, ove la decisione di rigetto delle istanze del Comune di Lipari è stata determinata sopratutto dal giudicato della sentenza del C.G.A. 1706/2008. Viene, subito, in evidenzia come possa essere stata determinata la competenza del  giudice amministrativo (in unico grado) e non quella specifica della Corte d’Appello di Palermo. Il giudizio deciso dal C.G.A. di Palermo era relativo infatti, all’impugnazione di un provvedimento di rigetto dell’istanza di legittimazione tacita per gli usi civici, avanzata dalla Pumex S.p.a..

Ma le sentenze, purtroppo non si commentano ma si appellano.

La decisione del Tribunale di Barcellona relativa al giudizio di rivendica è costato caro al Comune di Lipari. Non si riesce a comprendere però, il motivo per il quale il Comune di Lipari abbia preferito scegliere un avvocato esperto nelle procedure fallimentari invece di un civilista esperto in materia di “rivendica”, atteso che in tale giudizio bisogna offrire sempre la famosa “prova diabolica”.

Chiarito ciò, é necessario approfondire adesso, la questione dei vincoli ambientali previsti dalla normativa del 2004. Con l’entrata in vigore della “legge ambientale”, la Procura della Repubblica di Barcellona P.G., che ha competenza specifica sul territorio delle Eolie, oltre al reato edilizio previsto dall’articolo 44 del d.P.R. n. 380 del 2001 contesta in tutti i decreti di citazione a giudizio, anche  il reato paesaggistico previsto dall’art. 181 del decreto legislativo n. 42 del 2004, che hanno oggetti giuridici diversi. I reati paesistici ed ambientali tutelano il paesaggio e l’ambiente e cioè dei beni materiali, mentre i reati edilizi tutelano il rispetto di un bene astratto, e cioè la disciplina urbanistica ed amministrativa del territorio. Pertanto, pur avendo entrambi i reati la natura di reati di pericolo, la diversità degli oggetti “finali” protetti dai due reati giustifica discipline sanzionatorie e fattispecie differenziate. Infatti, la violazione delle norme del bene paesaggistico-ambientale fa scaturire nel provvedimento di condanna la rimessione in ripristino del paesaggio e dell’ambiente, con demolizione delle opere abusivamente realizzate ed, in alternativa ad essa, (art. 31, comma 5, del d.P.R. n. 380 del 2001) la possibilità per il Comune di mantenere, a determinate condizioni, l’opera coattivamente acquisita.

In questo senso si è espresso il Giudice delle Leggi. «La ratio del denunciato art. 181, comma 1-quinquies, del decreto legislativo n. 42 del 2004 sarebbe da ravvisare, secondo l’Avvocatura generale, proprio nella incentivazione del ripristino immediato dello status quo ante, ratio che troverebbe conferma anche nei commi 1-ter ed 1-quater dello stesso articolo, per i quali la sanzione prevista non si applica quando l’autorità amministrativa competente accerti successivamente la compatibilità paesaggistica dell’opera realizzata in assenza di autorizzazione od in difformità da quanto disposto». Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale che ha «dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 181, co. 1-bis, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nella parte in cui prevede «: a) ricadano su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori; b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell’art. 142 ed». E‘ evidente pertanto che il vincolo ambientale con la legge del 2004 è stato esteso in tutto il territorio delle Eolie, ivi compreso quello di Salina.

Ed allora, se il vincolo ambientale è esteso all’intero territorio delle isole Eolie, che senso ha il nuovo decreto emesso dalla Soprintendenza su una sola zona specifica ed oggetto di una strana perimetrazione, quando l’intero territorio è sottoposta al predetto vincolo ambientale? Forse un motivo o un espediente per accelerare l’istituzione del Parco Geominerario, così come l’abbandonato Museo Pomice, che testimonia l’interesse che hanno avuto i relativi gestori, sino alla data del 17 giugno 2021. Troppa premura, troppa pubblicità da parte dei maggiori quotidiani nazionali e poca chiarezza e...soprattutto mancanza dei tanti essenziali tavoli o tavolate tecniche, non volute... volutamente dal Presidente della Regione. Chissà perché? Cosa si trama nelle isole dove l’essenziale tende a scomparire con il conseguente aumento dei disagi e dei Musei che certo non servono agli abitanti dell’isola. E…chissà, se gli ultimi abitanti nati alle Eolie verranno mummificati su proposta di "Museumeci" per essere esposti in questi nuovi musei, marini e terrestri? Per il ricordo del vero eoliano, nato vissuto e deceduto alle Eolie senza emigrazione. Un esempio di rarità e di capitoli di vita politica eoliana, che faranno la storia eoliana con la pubblicazione di un nuovo volume da parte di qualche poeta, scrittore, storico, ricercatore, opinionista, giornalista&affini.

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