Il collegio di Barcellona (Maria Celi, Simona Finocchiaro, Angelo Alligo) ha assolto l'ex sindaco di Lipari Mariano Bruno con la formula perché il fatto non sussiste dall'accusa di omissione in atti di ufficio. Il piemme Dotto Liprino aveva chiesto l'assoluzione piena come il difensore avvocato Fabrizio Formica.
Secondo la contestazione formulata dal pm che aveva condotto le indagini Giorgio Nicola, Bruno durante il proprio mandato nel maggio del 2011 avrebbe omesso di intervenire per eliminare la situazione di grave degrado e pericolo per la pubblica incolumità derivante dalla precarie condizioni di un immobile di proprietà comunale ubicato nel pieno centro storico di Lipari alle spalle del palazzo degli uffici postali del Corso Vittorio Emanuele.
A seguito di un sopralluogo operato dai carabinieri del nucleo di tutela ambientale al 2012 era emersa una condizione di pericolosità del fabbricato in quanto ormai in disuso da anni da parte della ex Sip che ne era il precedente proprietario ed essendo in condizioni di abbandono diverse parti della copertura erano soggette a crolli ed all'interno era stata segnalata la presenza di rifiuti.
Dalle indagini successivamente svolte dalla procura era emerso che un responsabile dell'ufficio tecnico comunale aveva più volte segnalato al proprio dirigente ed anche al sindaco pro tempore, con apposite relazioni tecniche a seguito di sopralluoghi la situazione del capannone sollecitando interventi urgenti per la demolizione dello stesso e la rimozione di rifiuti all'interno tra il 2008 ed il 2011 .
Dal dibattimento è emerso però che i vari dirigenti comunali che avevano ricevuto le segnalazioni di pericolo avevano assicurato la costante chiusura agli accessi al capannone in modo da impedire l'ingresso ad ignoti in attesa della approvazione del progetto di demolizione e ricostruzione effettivamente approvato dalla amministrazione Bruno nel mese di agosto 2011 e con il quale era previsto l'integrale recupero dell'area degradata mediante la realizzazione di una nuova struttura da destinare a servizi di promozione del turismo .
Secondo l'accusa, però, la mancata demolizione del fabbricato protrattasi per anni avrebbe dovuto indurre il sindaco ad agire in via d'urgenza con una ordinanza sindacale al posto dei dirigenti comunali che non intervenivano per scongiurare il pericolo del crollo del fabbricato a danno di qualche passante. essendo stato dimostrato però che non essendovi pericolo per l'incolumità in quanto il capannone risultava recintato ed inaccessibile a terzi il sindaco dell'epoca non aveva alcun dovere di esercitare i propri poteri emettendo una ordinanza di urgenza non ravvisandosi una situazione di emergenza eccezionale che lo autorizzasse all'esercizio di tale potere straordinario.

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